PAIS Onlus


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Statuto

STATUTO - ATTO COSTITUTIVO
PAIS - PROGETTO d'AIUTO INTERNAZIONALE PER LA SOLIDARIETA' ONLUS

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione denominata "PAIS- Progetto d'Aiuto Internazionale per la Solidarietà - ONLUS" organizzazione non lucrativa di utilità sociale, secondo le norme di cui al Decreto Legislativo 4/12/1997 n.460.
L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Associazione nasce per dare impulso al progetto di sostegno e di sviluppo ideato da Padre Sosthéne Bayemi Matjei, al quale i soci fondatori della Onlus espressamente si ispirano.

Art. 2 - OGGETTO - DURATA

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore di beneficenza, attraverso la promozione e l'adozione di iniziative finalizzate al sostegno ed allo sviluppo sociale, economico, spirituale e culturale dei paesi in via di sviluppo, mediante:
a) "Adozione a distanza" di bambini residenti in loco.
b) Istituzione di borse di studio a favore di studenti meritevoli
c) Contribuzione alla realizzazione di strutture scolastiche, sanitarie, culturali e sportive
d) Azione di sensibilizzazione culturale e sociale della popolazione in loco
e) Agevolazione di imprese economiche in sito
f) Qualunque altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo sociale
L'Associazione ha la durata di anni 99 a far tempo dalla data della costituzione e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci, convocata in forma straordinaria, per un ulteriore periodo e così di seguito fin quando sia possibile il perseguimento dello scopo sociale.

Art. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede in Trivigliano (Fr) SS 155 per Fiuggi n. 131

Art. 4 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio è formato:
a) dal patrimonio iniziale il cui ammontare sarà determinato dai soci fondatori nella prima assemblea della ONLUS
b) dalle quote sociali;
c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione
f) da quote percentuali, determinate all'inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo, sulle donazioni e sui contributi a qualunque titolo versati all'Associazione così come previsti nei capi precedenti.

Art. 5 - ASSOCIATI

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.
Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Sono soci promotori di "Pais - Progetto di Aiuto Internazionale per la Solidarietà - Onlus"

…………. (Omissis) ……………..

Art. 6 - ESCLUSIONE DALLA ASSOCIAZIONE

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o incompatibile con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea a mezzo di lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente

Art. 8 - ASSEMBLEA

Gli Associati formano l'Assemblea.
L'Assemblea è convocata dal Presidente. In prima convocazione sarà necessaria per la validità dell'assemblea la presenza di almeno la metà degli associati e le delibere saranno validamente assunte con la maggioranza dei voti espressi.
Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L'Assemblea si riunirà almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- all'approvazione e alle modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
- L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati . Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Art. 9 - COMITATO DIRETTIVO

La Onlus è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre membri effettivi, i quali rimangono in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili. Almeno due membri dovranno essere scelti tra i soci fondatori. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente e, ove necessario, un Presidente Vicario.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, questo coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative entro il limite massimo di Euro 100,00 per anno e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Tra le spese ordinarie dovranno essere espressamente inclusi i costi di gestione relativi alla distribuzione nei paesi interessati dei fondi raccolti, Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare consulenti scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6, dell'art. 10 D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.
Il Comitato Direttivo, con delibera presa con voto favorevole di almeno due membri, potrà inoltre delegare parte dei proprio poteri a uno o più componenti del Comitato.
Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposta all'Assemblea per la sua approvazione.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Presidente Vicario o da uno dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno quindici giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Presidente Vicario, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
Il Presidente ha il potere per gli atti di ordinaria amministrazione che comportino una spesa non superiore a Euro 516,45 per anno sociale.

Art. 11 - BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve i capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 cc:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto a agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazione e le leggi che regolano le Onlus

Roma 22.06.2000





PAIS Onlus - S.S. 155 per Fiuggi n. 131 03010 Trivigliano (FR)





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